L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, che, con note n. 5779 dell'11 dicembre 1992 e n. 258 del 23 gennaio 1993, ha richiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, dell'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, il cui perimetro ricade interamente nel territorio comunale di S. Stefano di Camastra. Partendo dallo spigolo sud ovest della particella n. 544, esso sale verso nord lungo la particella stessa e la via Umberto I, fino ad incontrare la piazza Belvedere che attraversa con medesima direzione fino allo spigolo sud ovest della particella n. 16, del foglio di mappa n. 2 A. Da qui, il perimetro prosegue verso nord ovest lungo la via Quartiere, comprendendo per intero la stecca di edifici che si affaccia sul lato nord della suddetta strada, fino ad incontrare la strada Vico. Il perimetro di vincolo prosegue lungo quest'ultima strada in direzione nord, attestandosi sul suo confine est, fino all'incrocio con la strada provinciale Marina. Segue quest'ultima in direzione est fino al torrente Turrazza Ciaramirello con l'andamento descritto nella planimetria catastale allegata B. Da questo punto, il perimetro di vincolo segue verso sud il suddetto torrente lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud est della particella n. 207, del foglio di mappa n. 2 A. Quindi segue in direzione ovest il confine sud della stessa particella e prosegue lungo i confini della particelle numeri 1663 e 547 del foglio di mappa n. 2 A sino ad incontrare il torrente Ciaramirello che risale verso nord lungo l'argine sinistro, fino ad incontrare lo spigolo sud della particella n. 546 del foglio di mappa n. 2 A. Da qui, il perimetro di vincolo prosegue verso nord lungo il con- fine ovest della suddetta particella fino ad incontrare il confine sud della particella n. 544, che percorre in direzione ovest fino al punto di partenza. Constatato che l'area in oggetto non e' attualmente sottoposta ad alcun vincolo, ad eccezione di quelli previsti nel vigente strumento urbanistico; Considerato che la zona sopra descritta e' caratterizzata da rilevanti connotazioni di ordine ambientale-paesistico e architettonico e che, pertanto, e' necessario mantenere l'attuale stato dei luoghi, preservandolo da un ulteriore incontrollato sviluppo urbanistico; Premesso che gli abitanti di S. Stefano di Camastra, attribuiscono all'area in oggetto rilevante interesse in quanto ne fruiscono come punto di riferimento per la vita sociale della cittadina, anche per il fatto che in adiacenza alla casa municipale sussiste una villa ed una piazza-belvedere, finemente decorate sia da essenze botaniche che da rivestimenti e parametri di ceramica lavorata dai piu' qualificati artigiani stefanesi; Che paraltro la piazza e la villa sopra descritte, dominanti una scarpata ripida che discende a mare coprendo un dislivello di circa m 50, ospitano annualmente, nella stagione estiva, una rinomata mostra internazionale di ceramica, polo attrattivo per numerosi visitatori. Inoltre, tale pendio dove sono presenti essenze botaniche tra cui: Chamareops humilis, Cupressum sempervirens, Neriun oleander, Prumus dulcis, Jacaranda ovalifolia, Pistacia lentiscus, Laurus nobilis, costituisce l'elemento morfologico di raccordo tra la villa stessa e l'area costiera dell'abitato. Proprio per la particolare ubicazione dei luoghi, la piazza assume una rilevante importanza, soprattutto dal punto di vista prettamente paesaggistico, per l'ampia visuale che abbraccia tutta la costa tirrenica per diverse decine di chilometri e che permette di distinguere, nelle giornate piu' limpide, le sagome delle isole Eolie. Dallo stesso punto panoramico e' possibile osservare la costa frastagliata che si interpone fra l'azzurro del mare e il verde paesaggio della macchia mediterranea che caratterizza la fascia pedemontana dei monti Nebrodi. La medesima visuale che verso occidente e' parzialmente impedita da vecchie costruzioni e da altre erigende, si differenzia notevolmente verso oriente in quanto la visuale e' libera per l'assenza di costruzioni. Una presenza significativa integrata nel paesaggio naturale che si coglie dal belvedere e' costituita da una costruzione d'epoca, con annesso giardino, risalente al secolo XVIII e denominata "Baglio", ubicata nella piana sottostante la scarpata, in ottimo stato di conservazione e di notevole interesse architettonico. L'edificio, in passato utilizzato come sede della gendarmeria borbonica, ha struttura in pietrame a pianta rettangolare con due torrioni circolari posti simmetricamente in due angoli; Considerato che sono in fieri iniziative che rischiano di compromettere le attuali condizioni, pregiudicando le caratteristiche sopra descritte; Considerato che un'ulteriore edificazione ricadente su quest'area comprometterebbe irrimediabilmente le prospettive panoramiche di una della zone piu' significative del versante tirrenico; Constatato che la zona come sopra descritta presenta peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali che la qualificano come area di straordinario interesse, che deve essere salvaguardata da interventi non programmati, ma non e' in atto sottoposta a vincolo paesaggistico; Considerato, pertanto, che e' necessario ed urgente sottoporre l'area di cui sopra a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, n. 3 e n. 4, della legge n. 1497/1939; Ritenuta l'opportunita' di assicurare forme piu' pregnanti di tutela pervenendo alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, al fine di impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio dell'area anzidetta, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico sopra descritte; Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1- bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico, entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana; Per tali motivi; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area adiacente al municipio nel comune di S. Stefano di Camastra, descritta come sopra, individuata nelle planimetrie A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.